Il Dibattito Pubblico, disciplinato dall’art. 40 e dall’All. I.6 del Dlgs. 36/2023, nonché dal Reg. DPCM n. 76/2018 è “Il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull’opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all’Allegato 1”, ovvero, “Un modello di procedimento amministrativo che abbia, tra i suoi passaggi ineliminabili, il confronto tra la pubblica amministrazione proponente l’opera e i soggetti, pubblici e privati, ad essa interessati e coinvolti dai suoi effetti, alimentandosi così un dialogo che, da un lato, faccia emergere eventuali più soddisfacenti soluzioni progettuali e, dall’altra, disinneschi il conflitto potenzialmente implicito in qualsiasi intervento che abbia impatto significativo sul territorio” (Corte Cost. sent. n. 235/2018). Il dibattito è, dunque, “Uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto.
Le finalità del dibattito: 1) sollecitare la massima partecipazione di tutti i possibili interessati, 2) trasferire informazioni complete, esaurienti, oggettive e imparziali, 3) determinare e facilitare il confronto tra tutti gli interessati, 4) raccogliere proposte, considerazioni e indicazioni, 5) individuare eventuali migliori soluzioni progettuali.
Il dibattito non è un consesso deliberativo, ossia non si decide se e come fare l’opera. Il proponente, all’esito del confronto, rimane libero di perseguire gli obiettivi preposti secondo l’idea progettuale originaria. Inoltre, il dibattito non è un’autorità di veto, non è prevista la possibilità di porre divieti giuridicamente vincolanti al proponente, e non è progettazione partecipata, l’esito del dibattito non è necessariamente una soluzione condivisa. Gli effetti del procedimento partecipativo si trovano nell’art. 40 co. 6 Dlgs. 36/2023, secondo cui il proponente deve “valutare gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell’intervento…ai fini dell’elaborazione del successivo livello di progettazione”, ovvero, per l’art. 7 co. 1 lett. d) DPCM n. 76/2018 “valutare i risultati e le proposte emerse nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.”
IL DIBATTITO secondo TRECCANI
dibàttito s. m. [der. di dibattere]. – Discussione alla quale prendono parte i partecipanti a un’assemblea, a una seduta, a una riunione pubblica o privata, e nella quale si contrappongono e valutano idee e opinioni diverse in merito a determinati argomenti proposti o a decisioni da prendere